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Con il “consenso informato” il paziente può sapere quali sono i rischi reali

Negli ultimi anni il rapporto medico – paziente è cambiato sotto diversi punti di vista superando anche la concezione paternalistica che poneva il primo in una posizione completamente dominante nei confronti del secondo.

Pertanto si è sviluppata la disciplina del consenso informato, fondata sull’idea che un intervento medico non può considerarsi lecito se prima il paziente non ha ricevuto dal medico le informazioni riguardanti la sua patologia e i trattamenti a cui sarà sottoposto.

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Attenzione però, in diverse pronunce giurisprudenziali è stato evidenziato che non è sufficiente la mera sottoscrizione di un modulo precompilato di consenso alle cure.

Non ultima la Cassazione, con la recente ordinanza numero 30852/2018, ha stabilito che l‘obbligo per il medico di acquisire il consenso informato del paziente non può dirsi soddisfatto se il sanitario si limita a informare vagamente e in maniera generica il proprio assistito dei rischi che comporta l’intervento al quale lo stesso sta per essere sottoposto.

La Cassazione si è pronunciata dopo il ricorso presentato dall’erede di un uomo deceduto a causa di una tromboembolia polmonare. La morte era sopraggiunta mentre la vittima stava affrontando un’operazione di revisione chirurgica di una protesi all’anca.

In particolare i sanitari avevano omesso di informare il paziente del rischio che l’intervento di artroprotesi dell’anca fosse gravato dall’incidenza del 50% di trombosi venosa profonda e del 2% di embolia polmonare mortale. Per la Corte di cassazione, non si poteva insomma non considerare che “ove fosse stato informato, il paziente avrebbe potuto chiedere un consulto con lo specialista angiologo e l’esecuzione dell’ecodoppler” molto prima di essere sottoposto a un nuovo intervento.

La Suprema Corte, cassando la sentenza d’appello, aveva già accolto il ricorso in relazione alla violazione del diritto del paziente al consenso informato.

La questione è pertanto tornata dinanzi al Giudice di secondo grado che, in tal modo, tra le righe ha avuto modo di precisare nuovamente che il consenso del paziente deve seguire un’informativa precisa e puntuale.

di Giuseppe Natoli
© Riproduzione Riservata
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