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Decreto Green Pass sul lavoro: “Obbligo dal 15 ottobre”

Green pass obbligatorio per tutti i lavoratori, dai privati ai dipendenti pubblici dal 15 ottobre. E’ quanto prevede il decreto sull’estensione del certificato verde approdato al tavolo del Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi e composto da otto articoli e sei pagine appena.

“Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine prevenire la diffusione dell’infezione da Sars-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui svolgono l’attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19”, si legge all’art. 1 della bozza.

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La disposizione si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le amministrazioni, anche sulla base di contratti esterni” viene evidenziato.

E ancora “Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da Sars-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19”.

Per il settore privato valgono le stesse norme previste per la pubblica amministrazione, compreso il fatto che “i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni” e che non si applica l’obbligo di green pass “ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.

In ogni caso: “I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi”.

Non vi sarà l’obbligo del green pass per quei soggetti esenti da vaccino: “Le disposizioni di cui al comma 1” ovvero l’obbligo di green pass “non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”. Per questi soggetti vi è  “L’esecuzione gratuita dei test è altresì assicurata ai soggetti esenti dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, al fine di tutelare la salute individuale e collettiva“.

Ma cosa succede a chi non ha il green pass?

L’accesso del personale nei luoghi di lavoro” senza green pass è punito con una “sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500”, prevede la bozza e, inoltre “Il dipendente senza il passaporto vaccinale’ è considerato assente ingiustificato e, a decorrere dal quinto giorno di assenza – si legge nella bozza – il rapporto di lavoro è sospeso fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro“.

 

di Redazione
© Riproduzione Riservata
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